GDPR: Cosa significa Data Breach

Luglio 6, 20183 min di lettura

Per data breach si intende la violazione dei dati personali che obbliga il titolare del trattamento ad alcuni adempimenti a tutela dell’interessato.

E’ definita violazione di dati personali la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Il legislatore europeo ha considerato che una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio la perdita del controllo dei dati che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d’identità, perdite finanziarie, pregiudizio della reputazione, perdita della riservatezza dei dati protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica.

Quali sono i rimedi stabiliti dal regolamento europeo?

Il regolamento europeo 679/2016 ha stabilito che in caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza.

Il titolare del trattamento a sua volta notifica la violazione all’autorità di controllo competente, senza ingiustificato ritardo, e ove possibile entro le 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Se la notifica non è effettuata entro 72 ore il ritardo deve essere motivato.

Esclusione dell’obbligo di notifica

Non si è tenuti alla notifica qualora sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Contenuto della notifica

  1. a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
  2. b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
  3. c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
  4. d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l’adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi

Comunicazione della violazione all’interessato

Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all’interessato senza ingiustificato ritardo.

Tuttavia non è richiesta la comunicazione all’interessato se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  1. a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
  2. b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati;
  3. c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.

(Autore E. Di Mauro)

#DATA BRECH #GDPR #PRIVACY

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